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Autenticazione di firma

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L'autenticazione di firma è un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che la firma apposta in calce a un documento è stata fatta da quella persona, preventivamente identificata.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini che intendano autenticare la propria firma su un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà che non devono essere presentate a una Pubblica Amministrazione.

Descrizione

L'autenticazione di firma è un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che la firma apposta in calce a un documento è stata fatta da quella persona, preventivamente identificata.

Come fare

Gli interessati potranno recarsi presso l'Ufficio Anagrafe muniti di documento di identità in corso di validità e, se necessaria, di marca da bollo da € 16,00.

Cosa serve

Sarà sufficiente recarsi in ufficio muniti di documento di identità.

  • Documento di identità del dichiarante.
  • Marca da bollo da € 16,00, se richiesta.

Cosa si ottiene

L'autenticazione della sottoscrizione resa alla presenza del Pubblico Ufficiale.

Tempi e scadenze

La richiesta viene evasa senza indugio, anche senza appuntamento.

Quanto costa

L' autenticazione di firma è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00, salvo esenzioni di legge.

€ 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Mediante l'autenticazione di firma, il Pubblico Ufficiale incarico con preventiva delega da parte del Sindaco del Comune di riferimento, attesta che  la firma apposta in calce ad un documento è stata fatta da quella persona, in sua presenza, previa identificazione della persona stessa mediante documento di identità in corso di validità. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000, non è più necessaria l'autentica di firma in calce a documenti da presentare ad una Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, l'autenticazione può essere redatta da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Pertanto, la procedura in esame non appartiene tassativamente ai servizi demografici, bensì all’tare a Enti Pubblici se finalizzate alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, quali  una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità. Non si possono invece legalizzare firma apposte su dichiarazioni di volontà (procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite di che non siano beni mobili registrati, rinunce e istanze di altro tipo che non siano dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). Le sottoscrizioni di tali dichiarazioni possono essere autenticate da notai. Dichiarante impossibilitato o incapace a firmare. In caso di interessato impossibilitato o incapace a firmare, si darà applicazione dell’art. 4 D.P.R. 445/2000, ai sensi del quale: "La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. 2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali". Pertanto, in tali casi, il funzionario incaricato accerterà la volontà del dichiarante e la sua capacità di intendere e volere, dando atto della sua volontà e dell’impossibilità materiale a sottoscrivere. In caso di impedimento temporaneo, la dichiarazione sarà resa dal coniuge, o in sua mancanza dai figli, o in sua mancanza da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, i quali dichiareranno anche l'esistenza di un'impossibilità temporanea. Documento in lingua straniera. I dipendenti delegati potranno autenticare soltanto sottoscrizioni rese su documenti in lingua italiana. I documenti in lingua straniera, pertanto, dovranno essere accompagnati da una traduzione legalizzata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti allegati

Condizioni di servizio (137,02 KB)
Termini e condizioni che definiscono e disciplinano le modalità e i termini secondo i quali l’Ente fornisce sul sito il servizio on line

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 19/01/2024


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