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Autenticazione di firma su passaggi di proprietà di beni mobili registrati

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Gli interessati possono richiedere al dipendente comunale delegato l'autenticazione della sottoscrizione su dichiarazioni riguardanti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.


A chi è rivolto

A chiunque intenda richiedere l'autenticazione della propria firma da effettuare, in presenza del dipendente comunale delegato, su dichiarazioni di alienazioni di beni mobili registrati o di costituzioni di diritti di garanzia sugli stessi in alternativa alle ulteriori modalità previste, ovvero innanzi a un notaio, agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. o della Motorizzazione Civile locale.

Descrizione

Gli interessati possono richiedere al dipendente comunale delegato l'autenticazione della sottoscrizione su dichiarazioni riguardanti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi.

Come fare

Il dichiarante che intenda richiedere l'autenticazione della sottoscrizione può presentarsi presso qualsiasi comune, munito di documento di identità e del certificato di proprietà del veicolo o di un'apposita dichiarazione di alienazione del veicolo. Il dipendente comunale delegato non è competente a redigere detta dichiarazione, ma solo ad autenticare la firma, previa identificazione del sottoscrivente. La sottoscrizione deve essere apposta in presenza del funzionario che deve autenticarla.

Cosa serve

Il dichiarante deve essere in grado di identificarsi con valido documento di identità e deve esibire il certificato di proprietà del veicolo o la dichiarazione di alienazione del veicolo o di costituzione di diritti di garanzia sul bene mobile registrato.

  • Documento di identità del dichiarante in corso di validità.
  • Certificato di proprietà cartaceo del veicolo (non digitale, in tal caso non varrà neanche l'esibizione della copia cartacea).
  • Eventuale dichiarazione di alienazione del bene, che dovranno sottoscrivere alienante e acquirente.

Cosa si ottiene

L'autenticazione della sottoscrizione effettuata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Tempi e scadenze

Senza indugio, anche senza appuntamento.

Quanto costa

Onere di imposta di bollo da € 16,00 e al pagamento di diritti di segretaria per € 5,00.

€ 21,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Chi intenda procedere al trasferimento di proprietà di un bene mobile registrato può richiedere l'autenticazione della propria sottoscrizione non più unicamente ad un notaio, ma anche al dipendente comunale delegato e di qualsiasi comune (non esiste un limite di competenza per residenza) ovvero agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. o della Motorizzazione Civile.
La procedura, di fatto, consiste nell'autenticazione della firma (da prestare quindi solo ed esclusivamente in presenza del funzionario che autentica la stessa, previa identificazione del sottoscrivente) sul certificato di proprietà del bene mobile registrato (ad es: autovettura) o sulla dichiarazione di vendita dello stesso (solo per i certificati di proprietà cartacei, non anche sulle copie cartacee dei certificati digitali)
Al pari delle altre procedure di autenticazione di sottoscrizione, il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma non è competente a verificare l'effettiva titolarità del bene né è responsabile del contenuto delle dichiarazioni rese dal presunto titolare. La disciplina di riferimento è quella di cui all’art. 7 del D.L. 223/2006 che costituisce anche un limite alla competenza dell'ufficiale dello Stato Civile laddove individua i casi specifici in cui si può richiedere l'autenticazione di firma (con esclusione, dunque, di qualsiasi caso che non rientri in una alienazione o costituzione di diritto di garanzia su beni mobili registrati). Si precisa che, come anticipato, possono essere autenticate esclusivamente apposte su dichiarazioni di alienazione o su certificati di proprietà cartacei. Diversamente, nel caso di certificati digitali, la competenza per l'autenticazione di firma non è del dipendente comunale delegato (sul punto, vedasi il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.72/2019 e la sentenza del Consiglio di Stato n.590/2019). L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà cartaceo, nel riquadro ad esso dedicato.
L'eventuale dichiarazione di vendita dell'alienante non redatta sul certificato di proprietà cartacea deve essere compilata in duplice originale con contestuale autentica della firma dell'alienante.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti allegati

Condizioni di servizio (137,02 KB)
Termini e condizioni che definiscono e disciplinano le modalità e i termini secondo i quali l’Ente fornisce sul sito il servizio on line

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 19/01/2024


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