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UFFICIO TRIBUTI
Via _B. Ancora, 42
Tel.: 0836.666.001
Fax: 0836.666.356
Email: ragioneria@comune.sternatia.le.it
| Addizionale comunale I.R.P.E.F. |
L'Addizionale comunale I.R.P.E.F. è un'imposta comunale suddivisa in due parti:
una fissa, uguale per tutti i Comuni, fissata da un D.M. del 1998;
una variabile, la cui entità è decisa direttamente dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge
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| Imposta comunale sulla pubblicità |
Qualsiasi messaggio diffuso in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, attraverso mezzi di comunicazione visiva o acustica è soggetto all'imposta comunale sulla pubblicità. La diffusione di messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'imposta è dovuta da chi materialmente mette a disposizione i mezzi per la diffusione del messaggio pubblicitario o da che produce la merce oggetto della promozione.
Le tariffe sono variabili a seconda della tipologia della pubblicità e vengono deliberate dai singoli comuni.
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| TARSU - Tassa smaltimento rifiuti |
La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono locali a qualunque scopo adibiti. Per le abitazioni private sono tassati i vani principali e le dipendenze.
Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali sono distinti in categorie. Nei regolamenti comunali possono essere previste riduzioni.
Le fonti normative di questo tributo sono il D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti comunali per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
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| TOSAP - (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) |
Ha per oggetto le occupazioni, di qualunque natura, di spazi ed aree pubbliche e in ogni caso di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
Ogni occupazione di spazio pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio competente del Comune, la tassa è dovuta dai titolari dell'autorizzazione e della concessione ed anche dagli occupanti abusivi.
Il Comune adotta un regolamento di attuazione, nel quale vengono raccolte le disposizioni di dettaglio e i casi di agevolazioni e riduzioni applicabili, e definisce le tariffe.
Si distingue tra occupazioni PERMANENTI e occupazioni TEMPORANEE.
La principale categoria di occupazioni permanenti è rappresentata dai passi carrabili.
Come e quando
Diverse sono le fattispecie di occupazione temporanea, fra le quali possiamo ricordare, a titolo indicativo, le occupazioni dei banchi di mercato, gli stando delle feste, l'occupazione realizzata con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione, occupazioni per lavori edili.
Per poter effettuare l'occupazione occorre che l'interessato presenti apposita domanda. All'atto del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento del tributo.
Il contribuente è tenuto a presentare apposita denuncia ai fini del tributo nei termini indicati dal decreto legislativo 507 del 1993:
a) per le fattispecie che ricadono nella categoria di occupazioni permanenti entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione;
b) per le occupazioni temporanee entro i termini stabiliti dalle disposizioni del Regolamento comunale (in genere entro il termine di inizio occupazione).
Le occupazioni poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione costituiscono occupazioni abusive e come tali sono soggette a sanzione amministrativa, nonché allo sgombero coattivo.
Nell'ambito dell'attività di controllo il Comune può emettere avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
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| I.C.I. - Imposta sugli immobili |
L'I.C.I. è l'imposta dovuta al Comune da tutti coloro che, sul territorio comunale, sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie od enfiteusi, di fabbricati, aree fabbricabili. Il pagamento è relativo all'anno in corso e deve essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini postali.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi di possesso.
L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua dovuta, a saldo si versa la differenza.
La comunicazione per acquisti, vendite, successioni, variazioni catastali, cambi di residenza, comodati concessi, ecc... è presentata o spedita con raccomandata al Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione e comunque non oltre i termini previsti per la consegna della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione stessa è avvenuta.
Come e quando
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: per i fabbricati si assume la rendita vigente in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere incrementata del 5% (rivalutazione obbligatoria stabilita dalla legge) e successivamente moltiplicata per un coefficiente catastale (50 se si tratta di un immobile accatastato come A10 (ufficio) o come D (immobile produttivo); 34 se si tratta di un C1 (negozio); 100 per tutti gli altri immobili). In questo modo si identifica la base imponibile; per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore di mercato dell'area definita al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Aliquote d'imposta e detrazioni Il Comune definisce annualmente le aliquote e le detrazioni di imposta. L'aliquota deve essere applicata alla base imponibile per identificate l'imposta lorda da pagare.
Il contribuente deve autoliquidare l'imposta dovuta per l'anno corrente avuto riguardo allo sviluppo (o alla conferma) dei dati concernenti la sua proprietà immobiliare. Il pagamento può essere frazionato in due rate. L'acconto deve essere pagato entro il 30 giugno dell'anno di imposizione. Il saldo entro il 20 dicembre . Il pagamento può essere anche effettuato in un'unica soluzione (entro il 30 giugno).
Il pagamento deve effettuarsi mediante apposito bollettino di conto corrente postale, tipico per il pagamento dell'ICI.
Ogni Comune determina annualmente le modalità di pagamento (tramite Concessionario della riscossione oppure tramite conto corrente intestato direttamente al Comune). Per questa ragione prima di effettuare il pagamento il contribuente deve verificare l'esatta intestazione del bollettino.
Il Comune, in ogni caso, a ridosso della scadenza trasmette al domicilio dell'interessato i modelli di pagamento, con indicazione dei dati del contribuente, al fine di agevolare l'adempimento.
L'obbligo di dichiarazione deve assolversi in occasione dell'acquisito o della vendita, della costituzione o estinzione di diritti reali minori su immobili, dell'attivazione, chiusura di contratti di leasing oppure al verificarsi delle circostanze che comportano obbligo specifico di dichiarazione. Per una più precisa rappresentazione della casistica si possono consultare le istruzioni al modello di dichiarazione, distribuito gratuitamente dal Comune, oppure consultando la modulistica generale direttamente dal sito www.finanze.it.
Il pagamento dell'ICI va effettuato sul:
CCP n. 12675708
intestato a: Comune di Sternatia (Le)
Serv. Tesoreria I.C.I.
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