L'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La prescrizione di un'espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all'esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all'estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell'elenco degli elettori con l'aggiornato indirizzo postale estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.
Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui in ogni caso il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene allegato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correla una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all'estero.
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art.4-bis, commi 5 e 6, della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art.4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta, inoltre, che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.