Seguici su
Cerca

Adozione sui generis di minore da parte di genitori italiani residenti all’estero

Servizio Attivo
Procedimento di adozione all'estero da parte di cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni.
Mediante la procedura di "adozione sui generis", i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 2 anni possono ottenere dall'autorità straniera un provvedimento di adozione di minorenne, richiedendo poi il riconoscimento dell'adozione in Italia.


A chi è rivolto

Ai cittadini italiani residenti all’Estero da almeno due anni che intendono adottare un minore straniero all'estero.

Descrizione

Procedimento di adozione all'estero da parte di cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni.
Mediante la procedura di "adozione sui generis", i cittadini italiani residenti all’estero da almeno 2 anni possono ottenere dall'autorità straniera un provvedimento di adozione di minorenne, richiedendo poi il riconoscimento dell'adozione in Italia.

Come fare

Gli interessati dovranno essere in grado di dimostrare alle autorità straniere di essere residenti all'estero da almeno due anni (ad es., tramite certificato di iscrizione all'A.I.R.E.) al fine di ottenere una declaratoria straniera di adozione. La competenza per il riconoscimento del provvedimento estero in Italia è sempre rimessa al Tribunale per i Minorenni del luogo di ultima residenza in Italia dei genitori o, in mancanza di residenza in Italia, il Tribunale per i minorenni di Roma. Ottenuto il riconoscimento, i genitori adottivi potranno richiedere la trascrizione dell'adozione e dell'atto di nascita del minore al proprio comune competente A.I.R.E., anche per il tramite del Consolato italiano all'estero territorialmente competente, producendo dunque il provvedimento straniero regolarmente tradotto e legalizzato e l'atto di nascita del minore anch'esso, se necessario, tradotto e legalizzato. Di norma tuttavia è il Tribunale per i Minorenni adito a richiedere all'ufficiale di stato civile la trascrizione del provvedimento di adozione.

Cosa serve

Al fine di richiedere il provvedimento dell'autorità straniera, dovrà essere fornita prova della residenza da almeno due anni all'estero. Ottenuta la declaratoria straniera e il necessario riconoscimento del provvedimento in Italia innanzi al Tribunale per i Minorenni, i genitori adottivi dovranno produrre, anche per il tramite del competente Consolato in Italia all'estero, il provvedimento straniero di adozione, il decreto di riconoscimento e l'atto di nascita del minore, a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.

  • Sentenza straniera di adozione a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazioni e traduzioni.
  • Provvedimento italiano di riconoscimento del provvedimento straniero.
  • Atto di nascita del minore adottato a norma con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazioni e traduzioni.
  • Documenti di identità degli interessati in corso di validità.

Cosa si ottiene

Il Tribunale per i Minorenni competente, dopo aver riconosciuto il provvedimento straniero, ordina la trascrizione nei registri dello stato civile al competente Ufficiale dello Stato Civile. Questi trascriverà il provvedimento di adozione e l'atto di nascita del minore adottato, su cui annoterà l'intervenuta adozione e l'acquisito automatico della cittadinanza ai sensi dell'art. 3 Legge 91/1992.

Tempi e scadenze

Attesa la particolarità del caso, l'ufficio competente provvederà nel minor tempo possibile, compatibilmente agli impegni d'ufficio, anche senza avvalersi del termine di 30 giorni di cui all'art. 2 Legge 241/1990.

Quanto costa

Nessun costo

€ 0,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Siffatta tipologia di adozione, cosiddetta sui generis, è disciplinata dall'art.36, comma 4, Legge 184/1983 e corrisponde ad un casus particolare di adozione internazionale da applicare quando i genitori adottanti siano cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni. L'art. 36, comma 4, citato espressamente prevede che "L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione". La competenza, pertanto, per il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione è sempre rimessa al Tribunale per i Minorenni che, a norma del menzionato comma 4, valuterà se la conformità dello stesso ai principi della Convenzione dell'Aja del 1993 provvedendo, in conseguenza, a richiedere al competente comune A.I.R.E. dei genitori per la trascrizione del provvedimento stesso, dell'atto di nascita del minore e l'iscrizione anagrafica del minore nei registri A.I.R.E. Gli effetti di detta tipologia di adozione sono poi gli stessi già esaminati per il caso generale di adozione internazionale in tema di cessazione di rapporti con la famiglia d'origine del minore, cognome dell'adottato e acquisizione dello status di figlio nato nel matrimonio e della cittadinanza italiana.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati

Documenti allegati

Termini e Condizioni del Servizio (43,93 KB)
Termini e condizioni che definiscono e disciplinano le modalità e i termini secondo i quali l’Ente fornisce sul sito il servizio on line o a sportello

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 07/07/2024


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri