Il certificato di stato di famiglia originaria può essere richiesto da chiunque abbia interesse a dimostrare la propria situazione originaria di famiglia, solitamente in caso di successione ereditaria.
Il certificato di stato di famiglia originario consente di attestare il nucleo familiare originario di un soggetto, composto da genitori e figli, riportante date e luoghi di nascita di ciascun componente, date di eventuali matrimoni e decessi.
Gli interessati potranno richiedere la certificazione in oggetto direttamente allo sportello anagrafe ovvero mediante PEC agli indirizzi sottoindicati.
Il richiedente interessato dovrà esibire allo sportello un documento d'identità in corso di validità.
- Documento di identità in corso di validità.
Il rilascio della certificazione in oggetto.
Su domanda, salvo preventive necessarie verifiche.
Qualora sia richiesto per motivi ereditari o per comprovare, per altre ragioni, il proprio nucleo di famiglia, il soggetto interessato può richiedere la certificazione di stato di famiglia originario (anche detto situazione originaria di famiglia) direttamente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune nel quale fu costituita la famiglia del soggetto di che trattasi.
L'impiegato delegato, pertanto, presa visione della scheda originaria di famiglia della persona in questione, certificherà la composizione originaria di un nucleo familiare composto, in una data specifica, nel territorio del comune.
Il certificato anagrafico in oggetto, tuttavia, non contiene, l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.
La certificazione in oggetto riporterà, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare, le generalità complete del nome, luogo e data di nascita, data di eventuale matrimonio e di eventuale decesso, con le opportune annotazioni se necessarie.
Lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta, il foglio (la scheda) di famiglia.
Infatti, l’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 prescrive che il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato (comma 3), e che previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (comma 4).
Occorre tuttavia precisare quanto ribadito anche dal Ministero dell’Interno con parere del 20.10.2006: “l’Ufficiale d’anagrafe, a mente dell’art. 33, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, il certificato di residenza e lo stato di famiglia. A norma del successivo comma del medesimo articolo, inoltre, può certificare o attestare “d’ordine del Sindaco”, pur con limitazioni, ogni altra posizione desumibile da atti anagrafici. Pertanto, la certificazione concernente i successibili per legge non risulta contemplata.”
La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi) ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato indirizzo del territorio comunale in un dato momento storico, sia esso attuale (all’atto del rilascio del certificato) o passato (in una certa data).
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati