La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire da parte dei coniugi, ciascuno singolarmente o congiuntamente, ovvero di un terzo, salva accettazione di entrambi i coniugi anche con atto pubblico posteriore. La costituzione del fondo può essere fatta anche durante il matrimonio.
Gli uniti civilmente possono, come i coniugi, costituire un fondo patrimoniale mediante una convenzione stipulata per atto pubblico che verrà annotata a margine dell’atto costitutivo dell’unione civile.
Il fondo patrimoniale è un particolare tipo di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati ad uno specifico scopo, al fine di fronteggiare gli eventuali bisogni della famiglia.
Le parti interessate potranno stipulare la convenzione da un notaio, per il tramite del quale verrà richiesta la relativa annotazione sull'atto di matrimonio o di costituzione di unione civile all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di redazione dell'atto originale.
In difetto, le parti potranno richiedere direttamente l'annotazione mediante apposita richiesta e rilascio di copia conforme della convenzione stessa.
Convenzione di costituzione di fondo patrimoniale, in copia conforme.
- Copia conforme della convenzione di costituzione del fondo patrimoniale.
- In caso di costituzione del fondo da parte di un terzo, atto pubblico o testamento del terzo e accettazione delle parti.
- Copia documento di identità delle parti, in caso di domanda direttamente proposta da queste all'Ufficiale dello Stato Civile.
L'annotazione della convenzione di stipulazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio o sull'atto di costituzione di unione civile.
La richiesta viene accolta senza indugio e, attesa la particolarità del caso, è evasa nel più breve tempo possibile, anche prima del rispetto del termine di 30 giorni prescritto dall'art. 2 della Legge 241/1990.
Ai sensi dell’art. 167 c.c. "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. 2. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. 3. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. 4. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo".
L'istituto in oggetto, esteso anche agli uniti civilmente, si propone il fine di destinare determinati beni alle esigenze familiari, rendendoli di fatto opponibili agli eventuali terzi creditori.
Mediante il fondo patrimoniale si costituisce invero un patrimonio separato, composto da beni che possono essere aggrediti solo ed esclusivamente dai creditori della famiglia, con esclusione di tutti gli altri terzi eventuali aventi diritto.
L’amministrazione dei beni oggetto di fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale. In particolare, per poter validamente alienare o disporre dei beni del fondo, sarà sufficiente il consenso di entrambi i coniugi nel caso in cui nella coppia non vi siano figli minori; viceversa, in presenza di figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorrerà anche l’autorizzazione del Tribunale.
Cessazione del fondo patrimoniale.
Lo scioglimento del fondo patrimoniale, e dunque il venir meno del vincolo di destinazione dei beni ivi ricompresi, si verifica in seguito a declaratoria di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 171, commi 2 e 3, c.c., "Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo".
Oggetto del fondo patrimoniale.
Possono essere compresi nel fondo patrimoniale solo beni immobili, beni mobili registrati e titoli di credito.
L'art. 2647 c.c. stabilisce, per i beni immobili, che, per fini pubblicistici, tale vincolo deve essere trascritto. La trascrizione sarà effettuata ai sensi dell’art. 2685 c.c. nel caso di beni immobili iscritti nei pubblici registri.
L'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta delle parti interessate, deve annotare a margine dell’atto di matrimonio la costituzione del fondo patrimoniale per fini di pubblicità dichiarativa, e dunque per l'opposizione ai terzi del vincolo di destinazione.
La trascrizione del vincolo invece assurge a mera pubblicità notizia.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti, termini e le condizioni di servizio e altre informazioni importanti, si vedano allegati