A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chiunque, senza limitazioni soggettive.
Descrizione
Servizio che consente di richiedere dati e documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Come fare
La richiesta deve essere presentata online tramite autenticazione con SPID, CIE o eIDAS, compilando l’apposito modulo digitale.
In alternativa, è possibile presentare istanza presso l’Ufficio Protocollo.
Esempi di quando utilizzare questo servizio
Puoi utilizzare questo servizio se:
- Vuoi accedere a dati o documenti detenuti dal Comune non soggetti a pubblicazione obbligatoria.
- Vuoi conoscere informazioni su attività, procedimenti o dati in possesso dell’Amministrazione.
- Vuoi ottenere documentazione statistica o amministrativa non pubblicata.
- Vuoi approfondire l’attività amministrativa per finalità di studio o controllo diffuso.
Non è necessario dimostrare un interesse qualificato.
L’accesso è soggetto ai limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
Cosa serve
- Identità digitale (SPID, CIE o eIDAS)
- Descrizione chiara e dettagliata dei dati o documenti richiesti
Non è richiesta motivazione.
Cosa si ottiene
L’accesso ai dati o documenti richiesti, salvo i casi di esclusione, limitazione o differimento previsti dalla normativa vigente.
Vincoli:
- L’accesso è soggetto ai limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, relativi alla tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della riservatezza e degli interessi economici e commerciali.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
In presenza di soggetti controinteressati, i termini possono essere sospesi secondo quanto previsto dalla normativa.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
Possono essere richiesti esclusivamente eventuali costi di riproduzione qualora venga richiesta copia materiale dei documenti.
Segreteria Comunale (con coinvolgimento dell’ufficio competente detentore del documento)
Riferimenti Normativi
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – art. 5, comma 2
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – art. 5-bis
Ulteriori Informazioni
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Avverso la decisione dell’Amministrazione o del RPCT è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Difensore Civico competente, ove previsto.
Condizioni di servizio
L’accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.
L’Amministrazione può rifiutare, limitare o differire l’accesso qualora ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati tutelati dalla legge.
In presenza di controinteressati, l’Amministrazione ne dà comunicazione ai sensi della normativa vigente.
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 19/02/2026